Inserisco il DPCM appena firmato dal Presidente Conte per indicare le ATTIVITA’ APERTE. Tutte le ditte con codici ATTIVITA’ (ATECO) qui non elencati devono restare chiuse MA HANNO TEMPO FINO AL 25 MARZO per organizzare la chiusura. Per maggiori chiarimenti e per individuare il proprio codice è necessario fare riferimento alla visura della CAMERA DI COMMERCIO. La disposizione vale fino al 3 aprile. Le “bocce” non sono ferme e l’elenco può subire modifiche ad opera del Ministero nei prossimi giorni. Di seguito un estratto dagli articoli del decreto e sotto il link all’intero provvedimento che contiene una tabella ed alcuni articoli.
Art. 1 […]
a) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto—legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
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c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
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DPCM 22.03.2020 ATTIVITA’ APERTE