Parte dal 1 luglio l’ampliamento del meccanismo della scissione dei pagamenti, meglio conosciuto come SPLIT PAYMENT. Viene ampliata sia la platea dei soggetti passivi cui si deve fatturare in SPLIT sia i soggetti attivi che devono emettere fatture in SPLIT ai soggetti di cui sopra (i professionisti, prima esclusi). Pubblico il commento di Tosoni sull’argomento, che mi sembra sufficientemente chiaro. L’elenco dei soggetti PASSIVI cui fare fatture in SPLIT è pubblicato a questo indirizzo.
Da sabato 1° luglio si amplia l’applicazione dello split payment (per il quale è stato ufficializzato ieri il decreto attuativo) e cioè quel meccanismo secondo il quale il cedente del bene o il prestatore del servizio emette la fattura applicando normalmente l’Iva, ma l’imposta non viene pagata dal cliente/committente che la versa direttamente all’erario.
Questa procedura si applica quando la fattura viene emessa nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:
pubbliche amministrazione classificate in un elenco Istat «Pubbliche amministrazioni» inserite nel conto economico consolidato individuate dall’Istat (si tratta in sostanza degli enti per i quali viene emessa la fattura elettronica);
società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai singoli ministeri e società controllate a loro volta da queste;
società controllate dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e società da queste controllate;
società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Le imprese e i professionisti hanno bisogno di aiuto per stabilire se gli enti o le società destinatarie delle fatture rientrino nello split payment. Fino al 31 dicembre 2017, per individuare le pubbliche amministrazioni che devono applicare lo split payment si deve far riferimento all’elenco pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 229 del 30 settembre 2016, mentre dal 2018 si consulterà il medesimo elenco pubblicato dall’Istat entro il 30 settembre dell’anno precedente.
I contribuenti possono richiedere agli enti o società committenti una dichiarazione attestante la riconducibilità alla categoria di soggetti che applicano lo split payment.
Dal 1° luglio lo split payment è previsto anche per le fatture emesse dagli esercenti la libera professione (che prima erano espressamente esclusi) i quali, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto. Con l’applicazione di questo meccanismo, aumentano i contribuenti che si troveranno a credito Iva i quali per ottenere il rimborso o la compensazione del credito dovranno oltre che attendere i tempi della pubblica amministrazione, per i quali è promessa una accelerazione, sostenere i costi della fideiussione (per rimborsi superiori a 30mila euro) o del visto di conformità (per compensazioni superiori a 5milaeuro).
Le fatture con lo split payment vengono emesse con la normale applicazione dell’Iva ma con la dicitura «scissione di pagamento» anche mediante il flag per le fatture elettroniche. Come precisato nella circolare 15/E/2015, lo split payment non si applica nei casi in cui le imprese usufruiscono di regime forfettari di determinazione dell’imposta, come, ad esempio, le imprese agricole che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972 e le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime speciale ex legge 398/1991. In questo caso nella fattura non deve essere riportata la dicitura “scissione di pagamento” e quindi il soggetto destinatario deve pagare anche l’Iva.