Archivi categoria: FINANZIARIA 2017

PRIME RITENUTE SUGLI AFFITTI DAL 1 GIUGNO, ANZI NO

(Successivamente alla pubblicazione del presente articolo è arrivata la notizia dell’ennesimo rinvio dovuto al fatto che il sistema non può adeguarsi in pochi giorni; se ne riparla da ottobre; ma quando scrivono le norme la testa dove ce l’hanno?)

 

Sono usciti i chiarimenti per la RITENUTA DI ACCONTO SUGLI AFFITTI BREVI che tutti coloro che lavorano con agenzie – anche on line – subiranno nei canoni incassati per il tramite di quest’ultime. La ritenute è del 21% sarà a titolo definitivo per i privati (cedolare secca) e a titolo di acconto per i titolari di Partita Iva. I compensi arriveranno in banca AL NETTO DELLA RITENUTE e l’intermediario (agenzia) sarà tenuto ad inviare un CERTIFICAZIONE UNICA entro il 31 marzo 2018 al proprietario dell’immobile.  Pubblicato anche il decreto attuativo per gli intermediari (scarica il pdf>>>).

Ce lo spiega ilSole24ore in un articolo di oggi:

Continua la lettura di PRIME RITENUTE SUGLI AFFITTI DAL 1 GIUGNO, ANZI NO

AMPLIAMENTO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017

Parte dal 1 luglio l’ampliamento del meccanismo della scissione dei pagamenti, meglio conosciuto come SPLIT PAYMENT. Viene ampliata sia la platea dei soggetti passivi cui si deve fatturare in SPLIT sia i soggetti attivi che devono emettere fatture in SPLIT ai soggetti di cui sopra (i professionisti, prima esclusi). Pubblico il commento di Tosoni sull’argomento, che mi sembra sufficientemente chiaro. L’elenco dei soggetti PASSIVI cui fare fatture in SPLIT è pubblicato a questo indirizzo.

Continua la lettura di AMPLIAMENTO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI DAL 1 LUGLIO 2017

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA DA INVIARE AL FISCO

L’ARTICOLO DEL SOLE24ORE DI OGGI CI INFORMA DELLA SCADENZA DEL NUOVO ADEMPIMENTO TRIMESTRALE DI INVIO DELLA LIQUIDAZIONE IVA

La comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche debutta con il primo trimestre del 2017. La legge di conversione del milleproroghe ha reso semestrale (per quest’anno) la trasmissione dei dati delle fatture, mentre ha confermato la frequenza originaria per le liquidazioni. Continua la lettura di LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA DA INVIARE AL FISCO

Nel 2017 mille appuntamenti con il Fisco

TONINO MORINA dalle pagine del Sole24ore commenta la fitta agenda del 2017, sottolineando il proliferare di scadenze fiscali che, in barba alla semplificazioni, si sovrappongono e aggiungono anno dopo anno. Siamo a MILLE…  Di seguito l’intero articolo.

L’agenda fiscale del 2017 si presenta ricca di novità, moltiplica gli adempimenti, sposta qualche data e cancella il modello Unico.

Continua la lettura di Nel 2017 mille appuntamenti con il Fisco

ELENCO NOVITA’ 2017

Pubblico l’elenco delle novità 2017,  giusto per avere un’idea di quanto introdotto dalla nuova normativa. Le informazioni sono tratte dal Sole24ore di ieri (02.01.2017) e riportano anche gli estremi della norma che introduce le novità. In grassetto le norme FISCALI per imprese e professionisti.

AGRICOLTURA
Irpef
Esenzione Irpef sui redditi agrari e dominicali degli imprenditori agricoli professionali  e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola Inps – Legge 232/16, articolo 1, comma 44

Continua la lettura di ELENCO NOVITA’ 2017

CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: NUOVO REGIME PER CASSA

Pubblico il commento di Gianfranco Ferranti, giornalista del Sole24ore, sul tema della NUOVA CONTABILITA’ per i semplificati. L’intento della norma è quello di far coincidere il reddito con quanto INCASSATO e PAGATO dall’azienda ma non sempre tale regime rispecchia l’andamento aziendale. Si pensi a tutto il tema degli ACCONTI ricevuti in edilizia, dei LAVORI IN CORSO al termine dell’esercizio e delle RIMANENZE FINALI che influenzano i bilanci redatti con il  criterio di COMPETENZA. Non è quindi sempre scontato che il regime sia conveniente. Da valutare il passaggio in contabilità ORDINARIA.

Il regime di cassa testa la convenienza

La legge di bilancio per il 2017 introduce il nuovo criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa e della base imponibile dell’Irap delle imprese in contabilità semplificata. La nuova disciplina, che si applica dal 2017, interessa 439mila società commerciali di persone e 1,76 milioni di imprese individuali.
Tale regime sarà quello “naturale” per le imprese minori che non si avvalgono del regime forfettario, le quali, se non intendono adottarlo, possono optare per quello di contabilità ordinaria (nel quale occorre permanere per almeno 3 anni). Non sono stati modificati i requisiti per fruire del regime di contabilità semplificata, che si estende di anno in anno se non sono stati superati i limiti stabiliti. Il criterio di cassa, che si applica anche per i versamenti effettuati e i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto, è analogo a quello degli esercenti arti e professioni e si applicano, pertanto, i chiarimenti interpretativi forniti dall’agenzia delle Entrate al riguardo.
Il monitoraggio dei flussi finanziari imposto dal nuovo regime di cassa per le imprese minori può risultare difficoltoso per i contribuenti di modeste dimensioni che possono, però, scegliere di considerare quale data di incasso o pagamento quella di registrazione dei documenti ai fini dell’Iva.
Come si calcola il reddito
Il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi (compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa), dei dividendi e degli interessi “percepiti” nel periodo di imposta e quello delle spese “sostenute” nel periodo stesso. La differenza va aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare e dei proventi immobiliari. Continuano ad assumere rilevanza, con le regole precedenti, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza, le perdite di beni strumentali e su crediti e le deduzioni forfetarie per particolari categorie di attività, nonché le regole per determinare il costo dei beni e i componenti in valuta.
Non concorrono, invece, a formare il reddito le variazioni delle rimanenze ma nel primo anno di applicazione del nuovo regime vanno dedotte le rimanenze finali dell’anno precedente. Criteri analoghi si applicano anche ai fini dell’Irap.
Non è mutato il regime delle perdite, che restano compensabili con i redditi di altra natura posseduti nello stesso anno ma non sono riportabili in quelli successivi. Risulta, però, aumentata la possibilità di dichiarare una perdita, che può derivare anche dal pagamento di acquisti di beni che sono venduti nell’anno successivo e dalla deduzione integrale delle rimanenze nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa. Appare, pertanto, auspicabile l’estensione alle imprese in contabilità semplificata del regime previsto per i contribuenti “forfettari”, che possono dedurre le perdite dal reddito dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quinto e riportarle in avanti senza limitazioni se sono prodotte nei primi tre anni di attività.
Gli obblighi contabili
L’annotazione dei ricavi avviene annotando cronologicamente, per ciascun incasso, l’importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o dell’altro documento emesso. Analoghe indicazioni vanno fornite, in un diverso registro, per ciascuna spesa sostenuta. Gli altri componenti di reddito devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Possono essere tenuti soltanto i registri Iva, annotando separatamente i componenti non rilevanti ai fini di tale imposta, e con possibilità di riportare, per gli incassi e i pagamenti che non avvengono nell’anno di registrazione, soltanto il loro importo complessivo con l’indicazione delle relative fatture (cui seguirà l’annotazione analitica nell’anno di incasso o pagamento, indicando il relativo documento). In alternativa, è possibile optare (per almeno 3 anni) per fare coincidere la data di incasso o pagamento con quella di registrazione ai fini Iva.

Fatture emesse e ricevute: invio telematico trimestrale dal 2017

Fatture, invio telematico trimestrale

È definitivo: dal 2017 cambiano radicalmente gli adempimenti periodici ai fini Iva, con l’avvio della trasmissione telematica delle fatture emesse e di acquisto registrate. Con la conversione in legge del decreto fiscale (Dl 193/2016), dal 2017 i soggetti passivi Iva devono comunicare con cadenza trimestrale i dati identificativi di se stessi (soggetto che ha emesso la fattura) e del cliente/committente, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione.
Se la tipologia della operazione riguarda solamente la distinzione tra fatture emesse e fatture di acquisto, i dati oggetto della comunicazione coincidono con quelli registrati ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 633/72, relativamente alla fatture attive; per le fatture di acquisto, l’articolo 25 del medesimo Dpr (decreto Iva) non richiede la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazione. Quindi è opportuno per chi non lo fa, dal prossimo anno, annotare nel registro acquisti anche il numero progressivo attribuito dal fornitore.
Non è richiesto l’invio dei corrispettivi annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/72.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l’eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto).
Inoltre, esclusivamente per l’anno 2017, la comunicazione relativa al primo semestre (probabilmente si tratta di un refuso, volendo dire «trimestre», da verificare sul testo che andrà sulla Gazzetta Ufficiale) dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio). Si osserva che in questo caso, se da un lato viene prevista una proroga per le comunicazioni del primo trimestre, vi è una anticipazione per quelle del secondo trimestre 2017, che scadrebbero naturalmente il 16 settembre.
In sede di conversione in legge è stato introdotto l’obbligo anche per le imprese agricole in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro) con la sola esclusione di quelle operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare. L’obbligo per gli agricoltori minimi dovrebbe riguardare solo le autofatture (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l’obbligo della registrazione. Analogo adempimento “parziale” dovrebbe riguardare le associazioni senza scopo di lucro (legge 398/1991) che emettono le fatture, ma che non hanno l’obbligo di registrare quelle di acquisto.
Un secondo adempimento che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. In questo caso sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ma che non abbiano registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (esempio che abbiano ricevuto servizi di pulizia degli edifici). La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.
È previsto un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell’invio delle comunicazioni.
La dichiarazione annuale Iva avrà una nuova scadenza dall’anno 2018: dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.
I nuovi obblighi vengono accompagnati (si veda anche l’articolo a destra) dall’eliminazione dell’adempimento dello spesometro, dell’invio del modello Intra acquisti e della comunicazione da parte delle società di leasing e noleggio. Viene meno anche l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”, anche riguardo alle operazioni effettuate nel 2016.
Prorogato al 1° aprile 2017 l’obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici resa obbligatoria dal Dlgs 127/2015.
Imprese e professionisti si chiedono se sia opportuna l’opzione da esercitare entro il 31 dicembre 2016 per la trasmissione telematica delle operazioni Iva (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), che assorbe i nuovi obblighi, ma che prevede alcuni benefici fiscali (si veda l’articolo in alto).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gian Paolo Tosoni