(Successivamente alla pubblicazione del presente articolo è arrivata la notizia dell’ennesimo rinvio dovuto al fatto che il sistema non può adeguarsi in pochi giorni; se ne riparla da ottobre; ma quando scrivono le norme la testa dove ce l’hanno?)
Sono usciti i chiarimenti per la RITENUTA DI ACCONTO SUGLI AFFITTI BREVI che tutti coloro che lavorano con agenzie – anche on line – subiranno nei canoni incassati per il tramite di quest’ultime. La ritenute è del 21% sarà a titolo definitivo per i privati (cedolare secca) e a titolo di acconto per i titolari di Partita Iva. I compensi arriveranno in banca AL NETTO DELLA RITENUTE e l’intermediario (agenzia) sarà tenuto ad inviare un CERTIFICAZIONE UNICA entro il 31 marzo 2018 al proprietario dell’immobile. Pubblicato anche il decreto attuativo per gli intermediari (scarica il pdf>>>).
Ce lo spiega ilSole24ore in un articolo di oggi:
Corsa contro il tempo per gli intermediari immobiliari e i portali internet per effettuare i calcoli e i pagamenti con F24, entro lunedì 17 luglio (il 16 luglio cade di domenica), della ritenuta del 21%, trattenuta, nel mese di giugno 2017, «all’atto del pagamento al beneficiario» finale (cioè al locatore) dei canoni relativi ai «contratti di locazione breve» stipulati «dal 1° giugno 2017». Sono i chiarimenti contenuti nel provvedimento 132395/2017 delle Entrate di ieri, per il calcolo e il versamento della ritenuta d’acconto o d’imposta (a seconda che sia stata effettuata o meno, da parte del locatore, l’opzione per la cedolare secca) del 21%, che i gestori dei portali online (che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare) devono versare all’Erario, con codice tributo 1919 (risoluzione 88/E/2017 ), se intervengono nel pagamento di questi canoni da parte dei conduttori.
Momento della trattenuta
Il provvedimento delle Entrate non ha fatto alcun riferimento alla regola, in vigore dal 24 aprile 2017 al 24 giugno 2017, indicata nella versione originaria del Dl 50/2017 prima della conversione in legge, che prevedeva che la ritenuta fosse trattenuta «all’atto dell’accredito» dell’affitto in capo all’intermediario o al gestore del portale on line. Quindi, questa disposizione si deve considerare sostituita, con effetto retroattivo fin dal 24 aprile 2017, con la nuova regola introdotta in sede di conversione, la quale impone che la trattenuta della ritenuta scatti solo «all’atto del pagamento» del canone al locatore.
Contratti dal 1° giugno 2017
La seconda importante novità introdotta dal provvedimento di ieri è quella di aver posticipato dal 24 aprile 2017 al 1° giugno 2017 la possibilità di stipulare i contratti relativi alle locazioni brevi, ai fini dell’articolo 4 del Dl 50/2017. Quindi, quelli stipulati dal 24 aprile 2017 al 31 maggio 2017, basandosi sulla norma in vigore dal 24 aprile 2017, non sono interessati alle regole introdotte dal decreto stesso. Prima fra tutte, la ritenuta del 21%, la quale quindi dovrà essere trattenuta su tutti i pagamenti dei canoni effettuati dal gestore del portale «al beneficiario» finale (locatore) dal 24 aprile 2017 in poi, ma solo per i «contratti di locazione breve» stipulati «dal 1° giugno 2017».
Pertanto, considerando che questo pagamento di canoni tra il gestore e il locatore avviene normalmente dopo la stipula del contratto con il conduttore, si ritiene che siano praticamente inesistenti i casi in cui la ritenuta del 21% debba essere trattenuta sui pagamenti tra il gestore e il locatore avvenuti dal 24 aprile 2017 al 31 maggio 2017 . Va prestata attenzione, poi, che non tutti i pagamenti di giugno 2017 dei canoni tra il gestore e il locatore saranno soggetti alla ritenuta, in quanto questa non dovrà essere operata sui pagamenti effettuati per eventuali contratti «brevi» stipulati fino al 31 maggio 2017, basandosi sulla versione originaria del Dl 50/2017.