Fatture, invio telematico trimestrale
È definitivo: dal 2017 cambiano radicalmente gli adempimenti periodici ai fini Iva, con l’avvio della trasmissione telematica delle fatture emesse e di acquisto registrate. Con la conversione in legge del decreto fiscale (Dl 193/2016), dal 2017 i soggetti passivi Iva devono comunicare con cadenza trimestrale i dati identificativi di se stessi (soggetto che ha emesso la fattura) e del cliente/committente, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell’operazione.
Se la tipologia della operazione riguarda solamente la distinzione tra fatture emesse e fatture di acquisto, i dati oggetto della comunicazione coincidono con quelli registrati ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 633/72, relativamente alla fatture attive; per le fatture di acquisto, l’articolo 25 del medesimo Dpr (decreto Iva) non richiede la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazione. Quindi è opportuno per chi non lo fa, dal prossimo anno, annotare nel registro acquisti anche il numero progressivo attribuito dal fornitore.
Non è richiesto l’invio dei corrispettivi annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/72.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l’eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto).
Inoltre, esclusivamente per l’anno 2017, la comunicazione relativa al primo semestre (probabilmente si tratta di un refuso, volendo dire «trimestre», da verificare sul testo che andrà sulla Gazzetta Ufficiale) dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio). Si osserva che in questo caso, se da un lato viene prevista una proroga per le comunicazioni del primo trimestre, vi è una anticipazione per quelle del secondo trimestre 2017, che scadrebbero naturalmente il 16 settembre.
In sede di conversione in legge è stato introdotto l’obbligo anche per le imprese agricole in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro) con la sola esclusione di quelle operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare. L’obbligo per gli agricoltori minimi dovrebbe riguardare solo le autofatture (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l’obbligo della registrazione. Analogo adempimento “parziale” dovrebbe riguardare le associazioni senza scopo di lucro (legge 398/1991) che emettono le fatture, ma che non hanno l’obbligo di registrare quelle di acquisto.
Un secondo adempimento che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. In questo caso sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ma che non abbiano registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (esempio che abbiano ricevuto servizi di pulizia degli edifici). La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.
È previsto un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell’invio delle comunicazioni.
La dichiarazione annuale Iva avrà una nuova scadenza dall’anno 2018: dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.
I nuovi obblighi vengono accompagnati (si veda anche l’articolo a destra) dall’eliminazione dell’adempimento dello spesometro, dell’invio del modello Intra acquisti e della comunicazione da parte delle società di leasing e noleggio. Viene meno anche l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”, anche riguardo alle operazioni effettuate nel 2016.
Prorogato al 1° aprile 2017 l’obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici resa obbligatoria dal Dlgs 127/2015.
Imprese e professionisti si chiedono se sia opportuna l’opzione da esercitare entro il 31 dicembre 2016 per la trasmissione telematica delle operazioni Iva (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), che assorbe i nuovi obblighi, ma che prevede alcuni benefici fiscali (si veda l’articolo in alto).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gian Paolo Tosoni
Se la tipologia della operazione riguarda solamente la distinzione tra fatture emesse e fatture di acquisto, i dati oggetto della comunicazione coincidono con quelli registrati ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 633/72, relativamente alla fatture attive; per le fatture di acquisto, l’articolo 25 del medesimo Dpr (decreto Iva) non richiede la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazione. Quindi è opportuno per chi non lo fa, dal prossimo anno, annotare nel registro acquisti anche il numero progressivo attribuito dal fornitore.
Non è richiesto l’invio dei corrispettivi annotati nell’apposito registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/72.
Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l’eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto).
Inoltre, esclusivamente per l’anno 2017, la comunicazione relativa al primo semestre (probabilmente si tratta di un refuso, volendo dire «trimestre», da verificare sul testo che andrà sulla Gazzetta Ufficiale) dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio). Si osserva che in questo caso, se da un lato viene prevista una proroga per le comunicazioni del primo trimestre, vi è una anticipazione per quelle del secondo trimestre 2017, che scadrebbero naturalmente il 16 settembre.
In sede di conversione in legge è stato introdotto l’obbligo anche per le imprese agricole in regime di esonero (volume d’affari dell’anno precedente non superiore a 7mila euro) con la sola esclusione di quelle operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare. L’obbligo per gli agricoltori minimi dovrebbe riguardare solo le autofatture (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l’obbligo della registrazione. Analogo adempimento “parziale” dovrebbe riguardare le associazioni senza scopo di lucro (legge 398/1991) che emettono le fatture, ma che non hanno l’obbligo di registrare quelle di acquisto.
Un secondo adempimento che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. In questo caso sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ma che non abbiano registrato fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge (esempio che abbiano ricevuto servizi di pulizia degli edifici). La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.
È previsto un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell’invio delle comunicazioni.
La dichiarazione annuale Iva avrà una nuova scadenza dall’anno 2018: dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.
I nuovi obblighi vengono accompagnati (si veda anche l’articolo a destra) dall’eliminazione dell’adempimento dello spesometro, dell’invio del modello Intra acquisti e della comunicazione da parte delle società di leasing e noleggio. Viene meno anche l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”, anche riguardo alle operazioni effettuate nel 2016.
Prorogato al 1° aprile 2017 l’obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici resa obbligatoria dal Dlgs 127/2015.
Imprese e professionisti si chiedono se sia opportuna l’opzione da esercitare entro il 31 dicembre 2016 per la trasmissione telematica delle operazioni Iva (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), che assorbe i nuovi obblighi, ma che prevede alcuni benefici fiscali (si veda l’articolo in alto).
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Gian Paolo Tosoni